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Diritto Dei Trasporti


Enviado por   •  10 de Mayo de 2012  •  10.035 Palabras (41 Páginas)  •  456 Visitas

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Diritto dei trasporti

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Ultimo aggiornamento: 04/07/2008 13.45, nr. 7

Titolare della cattedra: Prof. Stefano Zunarelli

Libri di testo fondamentali:

1. “Lezioni di diritto dei trasporti”, Stefano Zunarelli, terza edizione, Bonomo Editrice

Legenda:

1. evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti

2. evidenziate in verde: le domande d’esame

i servizi di trasporto aereo

a) Convenzione relativa all’Aviazione civile internazionale sottoscritta a Chicago il 7/12/1944, dà la prima definizione normativa di servizi regolari:

1. non di linea: aeromobili non impiegati in servizi internazionali registrati

2. di linea (regolari): aeromobili impiegati in servizi internazionali registrati

b) Legislatore comunitario: art. 2/e Reg. CEE del Consiglio del 1992, per servizio aereo di linea si intende una serie di voli che presenta le seguenti caratteristiche:

1. voli a titolo oneroso per trasporto passeggeri/merci, per acquisti individuali

2. voli che assicurino il collegamento fra 2 o 3 aeroporti in base ad un orario pubblico

Rimane tuttavia difficile delineare una precisa distinzione, perciò occorre verificare di volta in volta

I servizi di trasporto aereo che si svolgono in tutto o in parte al di fuori dell’Unione europea, sono soggetti ad una regolamentazione di carattere internazionale, realizzata mediante strumenti multilaterali e bilaterali

Traffico aereo extracomunitario, riferimento normativo: Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata Chicago il 7.12.1944, resa esecutiva in Italia con il D. lgs 616/1948, oggi accettata da quasi tutti gli Stati. All’art. 1 codifica un principio consuetudinario secondo il quale ogni stato ha completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante i proprio territorio

Libertà tecniche: indicate all’art. 5 della Convenzione di Chicago e relativa agli aeromobili di Stati contraenti che non siano addetti a linee regolari:

1. diritto di sorvolo, per scopi non commerciali

2. diritto di atterraggio, per scopi non commerciali

L’art. 15 prevede che “ogni aeroporto di uno stato contraente aperto al pubblico uso dei propri aeromobili nazionali, sarà ugualmente aperto agli aeromobili degli Stati contraenti”

L’art. 28 prevede che “ogni stato si impegna a stabilire nel proprio territorio aeroporti, servizi radio, servizi meteorologici ed altre installazioni, al fine di facilitare la navigazione aerea internazionale”

Libertà commerciali: si contrappongono alle libertà tecniche e consistono:

1. sbarcare nel territorio di uno stato contraente, passeggeri, posta e merci imbarcati nel territorio dello stato di cui l’aeromobile possiede la nazionalità (c.d. terza libertà)

2. imbarcare sul territorio di uno stato contraente, passeggeri, posta e merci destinati al territorio dello stato di cui l’aeromobile possiede la nazionalità (c.d. quarta libertà)

3. imbarcare e sbarcare, sul territorio di uno stato contraente, passeggeri posta e merci diretti o provenienti da uno stato terzo (c.d. quinta libertà)

è opinione diffusa che la Convenzione di Chicago abbia riconosciuto le predette libertà commerciali agli aeromobili degli Stati contraenti che non siano addetti a linee regolari (c.d. voli charter). Alcuni interpreti tuttavia ritengono che le libertà commerciali siano rimesse dalla Convenzione alle singole legislazioni nazionali. Va rilevato che la maggior parte degli Stati industrializzati ha riconosciuto le predette libertà commerciali anche ai voli charter per non interferire con il mercato tipico dei servizi di linea

Accordo sul transito concluso a Chicago il 17.11.1944:

1. riconosce le due libertà tecniche anche ai servizi regolari (diffuso come la Convenzione di Chicago)

Accordo sul trasporto concluso a Chicago il 17.11.1944:

1. riconosce le tre libertà commerciali anche ai servizi regolari internazionali (mai entrato in vigore)

Accordi bilaterali: il fallimento dello scambio multilaterale dei diritti di traffico prospettato da Chicago, ha dato luogo a una fitta rete di accordi bilaterali che, comunque, hanno come riferimento la Convenzione di Chicago, in particolare gli art.:

7, riserva in favore delle compagnie degli Stati membri di operare traffico tra due punti del proprio territorio

9, diritto degli Stati di proibire, per ragioni militari o di sicurezza pubblica, l’uso di certe aeree, pur senza operare discriminazioni

Clausole tecnico-amministrative, della Convenzione di Chicago che compongono lo Standard Form of Agreement for provvisionali air route, inerenti:

le condizioni da adempiere per l’istituzione dei servizi aerei internazionali

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